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Con L’Altro Testamento, Visabit srl (Mandataria) si obbliga rendere note agli eredi le video-volontà del cliente (Mandante).
Per conto del Mandante, la Mandataria si obbliga a realizzare un video nel quale il Mandante esprime le sue ultime volontà (di seguito video-volontà).
Le video-volontà potranno sempre essere modificate dal Mandante successivamente alla registrazione.
Il pagamento avviene solo con carta di credito del Mandante stesso e prevede:
Il Mandante si obbliga a versare l’intero compenso richiesto per l’esecuzione del mandato e per la conservazione, oltre al corrispettivo per gli altri eventuali servizi ulteriori richiesti on-line.
Alla morte del Mandante, gli eredi o i destinatari a cui il Mandante ha comunicato di aver lasciato delle video-volontà contatteranno la Mandataria per ottenere le video-volontà del Mandante, presentando il certificato di morte.
La Mandataria si impegna, nel trattamento dei dati personali di cui venga a conoscenza nell’esecuzione del contratto ed anche dopo la sua cessazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti le disposizioni della vigente normativa in materia di privacy.
Per quanto non previsto nel contratto, le parti fanno riferimento alla legge italiana.
Pertanto, qualora il contenuto delle video-volontà fosse contrario a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume, o incitasse al suicidio, alla guerra, all’odio ed in particolar modo all’odio razziale oppure facendo discriminazioni in base al sesso, al genere, alla lingua, all’etnia o alla religione, oppure ancora contenesse frasi offensive, insulti o minacce, il video registrato non verrà conservato, verrà cancellato e la mandataria tratterrà solo il compenso indicato sub 2.1
Prima di adire l’autorità giudiziaria sopra individuata per dirimere tutte le eventuali controversie derivanti dal Contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, le parti faranno ricorso alla Negoziazione Assistita (ai sensi dell’art. 2 del D.L. n.132/2014 convertito con L.162/14).
Le parti si impegnano fin dall’inizio a cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole le controversie sopra indicate con l’assistenza dei rispettivi avvocati; la procedura di negoziazione dovrà concludersi entro e non oltre 3 mesi dalla richiesta scritta notificata all’altra parte e le parti danno atto di essere a conoscenza che l’eventuale accordo raggiunto costituisce titolo esecutivo; ognuna delle parti provvederà a pagare il rispettivo avvocato ed eventuali tecnici di parte per l’opera dagli stessi prestata nella procedura di negoziazione assistita.
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