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    Le DAT

    12 Luglio 2022 laltrotestamento Commenti disabilitati su Le DAT

    Con l’acronimo DAT si intendono le Disposizioni Anticipate di Trattamento ed esprimono la volontà di sottoporsi o rifiutare determinati trattamenti sanitari post mortem e per molti fare un testamento di questo genere provoca timori e incertezze.

    Secondo uno studio effettuato nel dicembre 2019 da Vidas, un’associazione che offre assistenza sociosanitaria completa e gratuita ai malati, solo 3 italiani su 10 si sono posti il problema di pianificare il proprio fine vita e si è scoperto che le donne sono più sensibili al tema testamento.

    La fascia di età degli over 70 è quella meno preparata sul fine vita: il 57,3% non conosce affatto la legge 219. Quella tra 26 e 40 anni registra invece il miglior livello di conoscenza (il 25,7% sa bene di che cosa si tratta).

    Coloro che si dichiarano credenti conoscono la normativa in modo meno approfondito: non ha mai sentito parlare della legge il 27,9% dei credenti, contro il 23,6% degli atei.

    Come fare le DAT

    Le DAT vengono inserite all’interno di un documento unico, chiamato comunemente testamento biologico, che viene redatto quando si è in buona salute, allo scopo di indicare le proprie volontà future, da mettere in atto nel caso ci si dovesse trovare nell’impossibilità di esprimere un consenso o un rifiuto alle cure proposte in quel momento.

    Scegliere le proprie disposizioni è una scelta libera e volontaria, regolamentata dall’articolo 4 della Legge 219/2017, di cui beneficiano tutti i soggetti coinvolti: il paziente stesso, che può esprimere il proprio diritto di autodeterminazione, i familiari, che sono sollevati dall’incarico di prendere decisioni difficili, e il sistema sanitario, che può ottimizzare le risorse da mettere a disposizione.

    Possono fare le DAT tutte le persone che siano maggiorenni e capaci di intendere e di volere.

    È importante, prima di scrivere una DAT, capire a cosa si va incontro riguardo le varie scelte inerenti al rifiuto o consenso di determinati esami diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari (es. nutrizione artificiale e idratazione artificiale).

    Non esistono moduli previsti dalla Legge, tuttavia alcuni Comuni hanno predisposto dei modelli facsimili.

    Per la stesura delle DAT ci si può far aiutare da un proprio medico di fiducia così da poter anche ricevere le informazioni sanitarie necessarie con consapevolezza, e si possono anche utilizzare dei moduli preimpostati, come quello messo a disposizione da VIDAS. per scegliere i trattamenti che si intende accettare/rifiutare.

    Il contenuto delle DAT è libero e ciascuno può scegliere le parole più efficaci per esprimere le proprie volontà in merito a quali trattamenti sanitari ricevere o rifiutare. Si possono dare indicazioni su quali cure ricevere o rifiutare nel fine vita, ad esempio per evitare l’accanimento terapeutico, oppure specificare le modalità di sepoltura o anche dare il consenso all’espianto degli organi. Qualora si fosse impossibilitati a scrivere, è possibile esprimere le DAT anche con mezzi alternativi, come la videoregistrazione o qualunque altro dispositivo permetta di comunicare in modo chiaro e inequivocabile.

    La redazione delle DAT può avvenire in diverse forme: dal notaio (sia con atto pubblico, sia con scrittura privata in cui la persona scrive autonomamente le proprie volontà e fa autenticare le firme dal notaio), in entrambe i casi il notaio conserva l’originale;

    • – presso l’Ufficio di stato civile del Comune di residenza (con scrittura privata) che provvede all’annotazione in un apposito registro, ove istituito,
    • – presso le strutture sanitarie competenti nelle regioni che abbiano regolamentato la raccolta delle DAT (con scrittura privata)
    • – presso gli Uffici consolari italiani, per i cittadini italiani all’estero (nell’esercizio delle funzioni notarili).

    Le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.

    Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.

    Qualunque sia la modalità scelta, tutte le DAT vengono poi trasmesse e inserite nella Banca dati nazionale delle DAT, attivata dal 1° febbraio 2020. Il disponente, il fiduciario e il medico che ha in cura il disponente quando non è più in grado di autodeterminarsi, possono consultare la banca dati attraverso SPID o CNS. Le DAT inoltre sono rinnovabili, modificabili e cancellabili dalla banca dati in qualunque momento e sono esenti da qualsiasi tributo o imposta.

    Devono inoltre avere un contenuto chiaro e leggibile, i dati anagrafici del disponente, la data di sottoscrizione, la firma di uno e due testimoni e la nomina del fiduciario.

    Come ti aiuta l’Altro Testamento

    L’Altro Testamento ti aiuta a compilare insieme a te le tue disposizioni di trattamento in maniera semplice e veloce, senza perdite di tempo e soprattutto in tutta serenità, seguendo ogni tua esigenza. Ti aiuteremo a compilare il modulo precompilato insieme, a dargli la struttura più conforme al contenuto scritto e ad inviarla a chi più ritieni opportuno.

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